Le avvocate dello studio calcolano i propri compensi applicando le tariffe professionali previste dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, così come aggiornato dal successivo Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018.
Le avvocate dello studio sono, inoltre, iscritte sia nell’elenco degli avvocati di Torino per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, di modo da poter fornire assistenza e difesa anche alle persone meno abbienti, sia nell’elenco degli avvocati del Fondo di solidarietà della Regione Piemonte per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
Le persone meno abbienti, che non si trovano nelle condizioni di poter affrontare le spese per la propria difesa, possono richiedere la nomina di un avvocata/o per essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è fruibile in tutti i gradi di giudizio nell’ambito di un processo civile o penale e, anche, nelle procedure di volontaria giurisdizione, quali, a mero titolo esemplificativo, le separazioni consensuali, i divorzi congiunti, etc.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario, ai sensi del vigente Decreto del Ministero della Giustizia n. 49 del 28 febbraio 2018, che la/il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile (periodicamente aggiornato) risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a Euro 11.493,82. Se la/il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito, ai fini dell’ammissione, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato in materia penale, il precitato limite di reddito è elevato di Euro 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi con la/il richiedente.
Qualora gli interessi della/del richiedente siano in conflitto con quelli di altro componente il nucleo familiare, ai fini dell’ammissione il reddito di tale soggetto sarà escluso.
I soprariportati limiti di reddito vengono rinnovati ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia sulla base degli indici Istat.
Il Fondo è rivolto alle donne vittime di violenza o maltrattamenti, in favore delle quali garantisce la copertura le spese di assistenza legale in ambito sia civile sia penale a condizione che la donna sia domiciliata in Piemonte, abbia subito, nel territorio piemontese, un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti, abbia un reddito personale individuale non superiore a otto volte quello previsto dalla normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, e conferisca mandato a un avvocato/a iscritto/a negli appositi elenchi.
Sono ammesse al Fondo le cause in materia civile connesse a profili di violenza e maltrattamenti riconducibili alla violenza di genere, la cui sussistenza è documentata dalla presenza di un correlato procedimento penale.